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Anno edizione: 2012
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Il matrimonio determina l'obbligo reciproco, per i coniugi, di assistenza materiale. Questo dovere non cessa con la separazione, ma si trasforma, per il coniuge economicamente più forte, nell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento eventualmente previsto dal giudice. Analogo regime è previsto durante il divorzio e dopo di esso.Sotto il profilo economico, pertanto, il matrimonio non si dissolve automaticamente con il divorzio, ma può continuare a determinare effetti, come se fosse ancora "indissolubile".L'insieme di tali effetti dà luogo al fenomeno della solidarietà post coniugale, di cui sono importante espressione la pensione di reversibilità e l'indennità di fine rapporto.Tali istituti devono essere ben conosciuti dagli operatori del diritto, al fine di avere un quadro chiaro e completo delle conseguenze economiche della crisi matrimoniale e del loro protrarsi nel tempo.
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