L’articolo è stato aggiunto alla lista dei desideri
IBS.it, l'altro eCommerce
Cliccando su “Conferma” dichiari che il contenuto da te inserito è conforme alle Condizioni Generali d’Uso del Sito ed alle Linee Guida sui Contenuti Vietati. Puoi rileggere e modificare e successivamente confermare il tuo contenuto. Tra poche ore lo troverai online (in caso contrario verifica la conformità del contenuto alle policy del Sito).
Grazie per la tua recensione!
Tra poche ore la vedrai online (in caso contrario verifica la conformità del testo alle nostre linee guida). Dopo la pubblicazione per te +4 punti
Tutti i formati ed edizioni
La prospettiva di analisi prescelta prende le mosse da un breve esame del modello di processo penale che trova le sue fondamenta nel principio costituzionale del giusto processo, per passare all'identificazione dei predicati che qualificano la figura del giudice penale: la terzietà e l'imparzialità. All'interno di queste coordinate, viene messo in risalto il ruolo dell'organo giurisdizionale nelle varie cadenze del procedimento probatorio, in modo particolare in relazione all'esercizio di poteri officiosi in diversi contesti, qualificati dal tipo di funzione demandata al giudice: decisione sul merito della res iudicanda, intervento di garanzia a tutela di diritti indisponibili, controllo sull'azione penale esercitata dal pubblico ministero.
In ognuno di questi ambiti si cerca di evidenziare quale sia il limite massimo dei poteri probatori officiosi compatibile con l'irrinunciabile esigenza di non pregiudicare l'imparzialità, poiché quando il giudice diventa attore sulla scena probatoria a venir messa in discussione è l'idea stessa di giustizia, che ha nel valore dell'imparzialità la sua qualità immanente e che esprime il modo di essere dell'organo deputato a renderla. Nello stesso tempo, però, va preso atto che l'iniziativa giudiziale in tema di prova concorre, assieme all'imparzialità, alla realizzazione del fine cui la giurisdizione tende: assicurare una ""giustizia giusta"". Invero, la libertà di giudizio sarebbe mortificata in un sistema nel quale il giudice, consapevole della lacunosità del materiale conoscitivo prodotto e della sua integrabilità, fosse costretto a pronunciarsi sulla base di un quadro probatorio mutilo. Uno spettro decisorio incompleto costringerebbe il giusdicente, pur imparziale, a pronunce parziali. Va, pertanto, individuato un punto di equilibrio fra l'esigenza di un accertamento che consenta il giusto epilogo decisorio e la garanzia di un organo giurisdizionale che sia tale.
L'approdo cui si perviene mostra la stretta dipendenza tra contraddittorio e poteri ex officio: le prerogative istruttorie del giudice compatibili con il suo ruolo di organo neutrale ed equidistante dalle parti si muovono esclusivamente all'interno del perimetro tracciato dagli antagonisti che si fronteggiano nel processo. I poteri officiosi del giudice trovano nel contraddittorio causa e limite.
L'articolo è stato aggiunto al carrello
L’articolo è stato aggiunto alla lista dei desideri
Siamo spiacenti si è verificato un errore imprevisto, la preghiamo di riprovare.
Verrai avvisato via email sulle novità di Nome Autore