Il processo amministrativo si instaura mediante ricorso dinnanzi al TAR competente (art. 41, co. 1, c.p.a.). Il ricorso costituisce dunque l’atto processuale attraverso il quale si esercita il potere di azione, attraverso cui avviene, quindi, la proposizione della domanda giudiziale. Nel processo amministrativo, nello specifico, con il suo esperimento avviene l’instaurazione del giudizio da parte del soggetto che afferma la lesione di una propria situazione giuridica soggettiva che si pone in rapporto con il potere, in ragione dell’esercizio o del mancato esercizio del potere amministrativo, e/o delle modalità attraverso il quale detto esercizio è avvenuto. In questa prospettiva, si deve considerare come l’azione, in senso proprio, indichi quella situazione giuridica, di carattere processuale, corrispondente al potere, conferito ad un soggetto, di produrre l’obbligo, nei confronti dell’organo giudicante, di adottare una decisione giurisdizionale. La considerazione della tipologia di obbligo che sorge dall’esercizio dell’azione, se all’adozione di una qualsiasi decisione, di una decisione di merito, ovvero della decisione favorevole richiesta, caratterizza l’azione in senso, corrispondentemente, assolutamente astratto, relativamente astratto ovvero concreto. La rilevanza giuridica che, in via generale, è accordata al potere di azione è, come noto, quella che fa riferimento all’azione relativamente astratta (pur non mancando, in casi specifici, il conferimento di rilievo giuridico, accanto ad essa, anche alle altre tipologie, e in particolare all’azione concreta: si v. quanto detto nel vol. I sull’azione di annullamento e sul relativo oggetto del giudizio).
Leggi di più
Leggi di meno