L’entrata in vigore del decreto legislativo 150/2022 conferma la necessità di ridisegnare la funzione del Giudice dell’udienza preliminare, senza sottacere che il modello processuale complessivo frutto delle norme novellate si sovrappone a una realtà che non e` stata modificata strutturalmente: il che rischia di aprire delle contraddizioni, sia teoriche che pratiche. Vi è, intanto, da dire che lo svolgimento dell’udienza preliminare comporta l’applicazione di una serie ampia di norme, costituendo, di volta in volta, il primo momento di contatto tra imputato e giudice ovvero il luogo di una decisione di merito. Lo scopo dell’opera e` quello di fornire una lettura sistematica della riforma nella parte in cui intende affidare all’udienza preliminare il ruolo di spartiacque tra ciò che potrà essere processato, secondo un parametro di ragionevole previsione di condanna, e ciò che, invece, meriterà l’epilogo del proscioglimento. L’udienza preliminare nella prospettiva del Legislatore dovrà assumere una funzione “baricentrica”, quindi, divenendo il fisiologico “terrain d’essai” delle indagini preliminari che la Riforma Cartabia ha ritenuto il vero “bersaglio” in una proiezione d’efficienza e rapidità dell’intero rito. Nella stessa prospettiva si colloca la nuova udienza predibattimentale che dovrà servire a valutare la fondatezza dell’accusa per taluni processi a citazione diretta. Infatti, mentre in passato il pubblico ministero poteva presentare l’indagato direttamente davanti al giudice del dibattimento, con la nuova udienza predibattimentale un giudice monocratico dovrà verificare se procedere con il dibattimento o emettere una sentenza di non luogo a procedere. Viene cosiì introdotta un’“udienza filtro”, con l’intento di alleggerire il carico dibattimentale.
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