Tutte le novità dopo il Decreto Fiscale (D.L. 22.10.2016, n. 193, convertito nella L. 1.12.2016, n. 225). Diventa sempre più rilevante la lotta per il contrasto all’evasione intrapresa dal fisco. Cambia l’appuntamento con il fisco per l’invio telematico dei dati delle fatture emesse e ricevute nel trimestre di riferimento. È inoltre introdotto l’obbligo di comunicazione delle bollette doganali e delle note di variazione. Difatti, il decreto legge n. 193/2016 convertito nella legge 1.12.2016 n. 225 introduce due nuovi adempimenti: comunicazione trimestrale delle fatture; comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA. Pertanto, vanno comunicate al fisco tutte le operazioni. Va detto, al riguardo, che solo in relazione al 2017 i dati delle fatture ma non delle liquidazioni periodiche saranno comunicati con cadenza semestrale, nel mese di luglio 2017 e nel mese di settembre 2017. Per effetto di tali nuovi obblighi, dal 2017, il soggetto passivo IVA non dovrà: comunicare i dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 12, del d.P.R. n. 605 del 1973; presentare gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro e quelle da questi ultimi ricevute secondo quanto stabilito dall’art. 50, comma 6, del decreto-legge n. 331 del 1993; comunicare le operazioni intercorse con operatori economici situati in Paesi c.d. black list di cui all’art. 1, commi da 1 a 3, del decreto-legge n. 40 del 2010. Va chiarito, al riguardo, che tale ultimo adempimento è soppresso a decorrere dalle comunicazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016. Lo spesometro si colloca nell’ambito degli strumenti di accertamento aventi il fine di combattere il fenomeno delle frodi nel campo IVA e, contestualmente, consentire al fisco di appurare delle preziose notizie al fine di procedere ad una verifica mirata. Difatti, ciò è possibile tramite l’incrocio dei dati. A dire il vero dalla lettura del comma 5 dell’articolo 4 del d.l. 193/2016 convertito si evince la suddetta intenzione. Tale comma prevede che l’Agenzia delle entrate metta a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, secondo le modalità previste dall’articolo 1, commi 634 e 635 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli esiti derivanti dall’esame dei dati di cui all’articolo 21, la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni di cui al comma 1 nonché la coerenza dei versamenti dell’imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima. Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente è informato dell’esito con modalità previste con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente. Nello spesometro trimestrale dovranno essere inserite tutte le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Il d.l. n. 193/2016 prevede che i tempi e le modalità di applicazione del nuovo art. 21 del d.l. n. 78/2010 saranno stabiliti con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. A dire il vero l’art. 4 del decreto in esame tace in merito alle operazioni da inserire e precisamente se devono essere inserite le fatture già oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria, quali i contratti di energia elettrica, gas, mentre indubbiamente sono da escludere le operazioni fuori campo IVA tra le quali si citano i servizi di telefonia fissa, il commercio di sali e tabacchi. Pertanto, la circostanza che un soggetto emetta la fattura determina l’obbligo di comunicare l’operazione, prescindendo dall’importo della stessa. La guida di carattere pratico è finalizzata a far svolgere al lettore con maggior semplicità gli adempimenti operativi e a far comprendere le innumerev
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