Come è noto, il codice civile non contiene né una disciplina organica sulla rinuncia né una norma di carattere generale che la configuri. Il legislatore, infatti, ha dedicato ai negozi unilaterali solo una disciplina frammentaria e incompleta. Ciò scaturisce da una scelta di fondo operata dal legislatore del 1942 che, nel definire il sistema del nuovo codice civile, non ha previsto una disciplina generale degli atti giuridici e, correlativamente, ha dato la nozione solo di alcune figure, come - ad es. - il contratto mentre di altre, come - ad es. - la rinuncia, non lo ha fatto. Di conseguenza, una disciplina positiva dedicata alla rinuncia - ove si eccettuino l'enunciazione della necessità della forma (art. 1350, n. 5, c.c.) e della trascrizione (artt. 2643, n. 5 e 2659 u.c., c.c.) - più che lacunosa è inesistente. Tale circostanza, da un lato, ha reso disagevole lo studio organico della materia e, dall'altro, ha avuto riflessi anche sulla dottrina che solo in poche occasioni ha trattato in modo completo e sistematico la rinuncia. In particolare, non sono stati mai esaminati in un unico testo tutti i singoli casi di rinuncia contenuti nel codice. Di qui il proposito ambizioso di trattare unitariamente, per la prima volta, le singole fattispecie di rinuncia nell'àmbito della materia successoria e donativa, dei diritti reali, del diritto delle obbligazioni e dei contratti, della tutela dei diritti e di procedura civile. Le rinunce ricadenti nel perimetro societario, invece, verranno consegnate a un secondo volume. Scopo di tale lavoro, dunque, è quello di tentare di fornire ai cultori del diritto privato uno studio che tratti in modo ampio ed organico la rinuncia mediante l'analisi delle singole fattispecie, integrandone l'esposizione con elementi originali scaturenti, da un lato, dalla organizzazione del sistema espositivo e, dall'altro, dalle nuove esigenze di una società in continua evoluzione a cui gli studiosi hanno il non facile compito di adeguarsi per dare risposte concrete e soluzioni operative adeguate. Infine, sotto l'aspetto metodologico, giova evidenziare che la costellazione di norme che, in vario modo, fanno riferimento alla rinuncia, vengono esaminate secondo l'ordine cronologico in cui il legislatore nelle sedi più disparate le ha collocate nel codice civile regolandole solo parzialmente. Invero, nessun altro metodo avrebbe potuto essere considerato in quanto non esiste un filo conduttore che suggerisca di trattarle in ordine differente.
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