I lavori che formano la presente opera collettanea rappresentano le relazioni svolte in occasione della giornata di studio tenutasi il 28 giugno 2019 sul tema "Le forme di partenariato pubblico-privato: profili civilistici e fiscali" presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali - Polo Universitario di Olbia, dell'Università degli Studi di Sassari. La ricerca - svolta nell'ambito del progetto "Profili contrattuali e fiscali delle operazioni di partenariato e in particolare del project financing", Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7, annualità 2015, Capitale Umano ad Alta Qualificazione (Regione Autonoma della Sardegna) - è stata sviluppata nel campo giuridico al fine di offrire una visione multiforme di un tema complesso qual è l'architettura delle operazioni di partenariato pubblico-privato (PPP). Partendo da una distinzione terminologica e da una prospettiva all'interno del diritto commerciale tra partenariato contrattuale e partenariato istituzionalizzato, per giungere ad un contributo frutto delle esperienze conseguite in materia di PPP da parte di un'amministrazione comunale, le relazioni si sono articolate e intrecciate sul piano civilistico e su quello fiscale. Il legislatore civilistico ha regolamentato l'insieme dei contratti mediante i quali il soggetto pubblico si rivolge al mercato per reperire beni e prestazioni di servizi, in ragione degli schemi contrattuali dell'appalto e della concessione, ma anche degli accordi tra pubbliche amministrazioni nonché tra queste e i soggetti privati. Così, nel diritto tributario è stata approfondita la concessione amministrativa e la creazione di soggetti societari di forma privata, ma di sostanza pubblica, in funzione delle conseguenze nel campo delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dei tributi locali. Più nel dettaglio, il project financing I) dal punto di vista civilistico può raffigurare sia un modello di funzionale allocazione del rischio, che un esempio atipico di forma contrattuale dotato di grande rilevanza pratica e II) sul piano fiscale rileva per gli effetti che la traslazione del rischio operativo dalla pubblica amministrazione alla sfera dell'imprenditore privato genera rispetto alla giustificabilità di un regime ordinario differenziato ipotizzabile in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale.
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