A tutti è noto il famoso adagio "nessuno può cedere ciò che non ha" (nemo transferre potest plus juris quam ipse habet). Esso rappresenta un principio secondo il quale è possibile trasferire solo beni sui quali un soggetto possa vantare un qualche diritto. Orbene, fatta questa premessa ed esaminando la cessione di cose future (frutti, utili, crediti, proventi di ogni genere), ci chiediamo quale sia il diritto che viene trasferito. Un diritto infatti esiste ragionevolmente, dato che l'ordinamento giuridico prevede e disciplina la disponibilità ed il potere del soggetto su di un dato bene futuro. Questo diritto non può per altro essere il diritto di proprietà, giacché questo sarà ottenuto solamente quando la cosa sarà venuta ad esistenza (Art. 1472 cc.). A che titolo dunque si può disporre del bene futuro? Passiamo ora ad un altro argomento totalmente differente Esaminiamo cioè l'ipotesi del risarcimento del danno per mancati guadagni disciplinata dall'art. 1223 c.c.. Orbene, in tema di responsabilità civile, la giurisprudenza afferma costantemente come il risarcimento sia diretto a ricostruire il patrimonio del soggetto leso. Dà ciò si desume quindi che, in epoca anteriore al fatto illecito i guadagni ed in genere il "lucro" di un dato soggetto rientravano a pieno titolo nel concetto di patrimonio, per quanto non ancora venuti ad esistenza. Ora, ci chiediamo, a che titolo rientrano nel patrimonio di un soggetto i suoi "effettivi" o "probabili" guadagni? Qual è in pratica la posizione giuridica che assicura la tutela di questo interesse del soggetto leso? Secondo il modo di pensare che è esposto in questo libro, questo ed altri problemi giuridici possono essere spiegati solo con il riconoscimento del diritto al profitto. Il quale va definito come "il diritto di disporre e di godere dei beni futuri e di ottenere da terzi un comportamento di rispetto quanto ai beni medesimi. " Questo diritto trova applicazioni, pressoché illimitate, in quanto riguarda la maggior parte dei beni e degli interessi delle persone e, anzitutto, dal punto di vista economico, il prodotto interno lordo. Il quale – appunto – prima di nascere, è un bene futuro. Il profitto e il suo diritto, quindi, interessano tantissime operazioni, come la vendita, l'appalto, il leasing, il factoring, la cessione di azienda ed è rilevante soprattutto in caso di attività illecite, per definire la quantificazione del danno, nonché – nei rapporti con la Pubblica Amministrazione – per definire il "diritto soggettivo perfetto", che da' ingresso al risarcimento del danno, nei confronti dello Stato e degli Enti Pubblici. Il presente studio è suddiviso in quattro parti. Nella prima si esaminano succintamente le materie in cui viene in considerazione il concetto di profitto ed i termini ad esso paralleli. Nella seconda si esamina, pure per sommi capi, il problema giuridico connesso alla formulazione di un diritto soggettivo e cioè le nozioni di "interpretazione" e di "diritto soggettivo ''. Nella terza poi, si prendono in considerazione le norme da cui trae origine la tutela del profitto. L'ultima parte è infine dedicata ad una sintetica conclusione in merito ai risultati raggiunti. Non risulta che sia mai stata formulata un ipotesi di diritto al profitto. Neppure è dato ritrovare un'opera interamente dedicata allo studio unitario e completo della figura del profitto. Se si vuole tenere conto di questo fatto per valutare il pregio della presente trattazione lo stesso fatto non dovrà essere dimenticato anche per la sua critica.
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