Il presente studio è dedicato al concorso criminoso tramite "consiglio tecnico" fornito da un complice nell'esercizio di attività professionali. L'orizzonte di indagine, concisamente delineato nei predetti termini, richiede alcune precisazioni preliminari. Conviene in primo luogo tracciare i confini della ricerca, limitata alla consulenza in senso stretto, sebbene per effetto di rapporti "malsani" con la clientela il professionista possa essere destinatario di contestazioni con riguardo a illeciti penali monosoggettivi (si pensi in particolare al favoreggiamento personale), se non addirittura divenire intraneo a una societas sceleris (con ruolo di mero partecipe, oppure di vertice). A differenza delle situazioni appena ricordate, attentamente vagliate in dottrina e dotate di significativi riscontri giurisprudenziali , si è dedicata scarsa attenzione teorica alla casistica del professionista-concorrente qualora il contributo penalmente rilevante, anziché sostanziarsi in un apporto nella fase esecutiva di un qualsiasi reato perpetrato dal cliente, abbia invece natura di "consiglio tecnico" (il più delle volte preventivo) e consista nel suggerire «condotte consone allo scopo (delinquenziale)» . Esulano del resto dalla problematica qui indagata le fattispecie nelle quali il contributo di un esperto abbia bensì carattere istruttivo rispetto alle modalità di esecuzione dell'illecito, ma sia rivolto a una platea indeterminata di soggetti, oppure a ben precisi destinatari, in mancanza però di qualsivoglia elemento identificativo del concreto fatto da realizzare. Si immagini, per esemplificare, la pubblicazione di un "manuale dell'evasore fiscale", oppure la diffusione telematica, a beneficio di uno specifico gruppo terroristico, di un video "tutorial" che illustri le tecniche per assemblare - attraverso materiali liberamente reperibili in commercio - un ordigno, da utilizzare in un generico attentato programmato per il futuro e del quale non sia ancora individuato l'obiettivo.
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