Nella esortazione apostolica Familiaris consortio Giovanni Paolo II ricorda che “nel contesto di una cultura che gravemente deforma o addirittura ha perduto il vero significato della sessualità umana, perché la sradica dal suo essenziale riferimento alla persona”, e in cui gli uomini «si comportano come “arbitri” del disegno divino e “manipolano” e avviliscono la sessualità umana, e con essa la persona propria e del coniuge, alterandone il valore di donazione “totale”», è facile che si radichi una mentalità contraria a costituire relazioni coniugali così come la dottrina della Chiesa propone. Nel momento in cui tale mentalità, nell'individuo che si accinge a celebrare il matrimonio canonico, assume le vesti di un atto positivo di volontà con il quale si esclude, ad esempio, la perpetuità del vincolo o la fedeltà nei confronti del coniuge, il matrimonio eventualmente celebrato è nullo. Entrambe le suddette ipotesi, infatti, integrano gli estremi della simulazione del consenso. Sono oltremodo evidenti l'attualità e l'ampiezza del problema. La questione diventa poi ancora più complessa se si tiene conto che il suddetto atto positivo di volontà rende nullo il consenso matrimoniale sia nella sua forma esplicita (ad es., con riferimento alla esclusione della indissolubilità: voglio un matrimonio che sia dissolubile) sia nella sua forma – ben più comune e multiforme – implicita (ad es. mi riservo di divorziare se finirà l'amore). Giurisprudenza e dottrina non hanno ancora trovato un orientamento condiviso né quanto alla configurazione né quanto alla efficacia irritante di siffatto atto implicito di volontà escludente il matrimonio stesso, una sua proprietà o un suo elemento essenziale. Non si tratta solo di un problema terminologico o lessicale ma della verifica dell'atteggiamento della volontà e, conseguentemente, della verifica della validità o nullità del matrimonio. Il presente lavoro passa in rassegna i diversi orientamenti e le varie ipotesi ricostruttive del suddetto atto implicito di volontà e li esamina sotto la lente dei principi generali in materia di consenso matrimoniale canonico.
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