Recenti riforme legislative ed orientamenti della giurisprudenza sono intervenuti sulla disciplina del matrimonio, dei rapporti tra coniugi, della separazione e del divorzio. Esse si collocano nel solco dei principi costituzionali interni ed europei come inter-pretati dalla Corte costituzionale e dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo. Il rapporto tra competenze dello Stato e della Chiesa sul matrimonio si trasforma grazie alla continua evoluzione della giurisprudenza interna che tende a rimarcare le differenze tra concezione statuale e sacramentale. Nella nozione civilistica di matrimonio, costruita sulla base dei principi costituzionali, rileva non soltanto il consenso iniziale fonte del vincolo, ma, in modo preminente, il fatto di vivere insieme stabilmente e con continuità – il c.d. «matrimonio rapporto» – al quale la Costituzione italiana garantisce preminente tutela e che giustifica limiti al riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche fondate su ragioni non compatibili con i principi essenziali del matrimonio civile. Le riforme della filiazione (legge 219/2012, d.lgs. 154/2013), della separazione e del divorzio (leggi 162/2014 e 55/2015), la nuova disciplina delle unioni civili e delle convivenze (legge 76/2016) hanno profondamente mutato i rapporti tra famiglia e diritto e tra famiglia e matrimonio. Con l’unificazione dello stato di figlio il baricentro della famiglia si sposta dal matrimonio alla filiazione. Grazie alla disciplina delle unioni civili e delle convivenze alla famiglia fondata sul matrimonio si affiancano altri tipi di famiglie che trovano riconoscimento e tutela Costituzionale, in quanto formazioni sociali nel senso indicato dall’art. 2 Cost. Il matrimonio, riguardato dall’art. 29 Cost. come «fondamento della famiglia» non ne costituisce più il fondamento «esclusivo». I rapporti tra coniugi, la disciplina dei reciproci diritti e doveri, risentono di queste trasformazioni. Se ne trovano segni, tra l’altro, negli indirizzi della giurisprudenza sul cognome della famiglia, in quelli che individuano nuove forme di tutela (il risarcimento del danno) mutuate dal diritto comune delle obbligazioni. Lo stesso vincolo coniugale è sempre meno presidiato da norme inderogabili e sempre più affidato alle scelte dei coniugi. Il modello consensuale di soluzione del conflitto è enfatizzato dalle riforme della separazione e del divorzio per negoziazione assistita e consenso raggiunto innanzi al sindaco nella sua veste di ufficiale di stato civile (art. 6 e 12, legge 164/2015) e dalla riduzione dei tempi di separazione necessari per ottenere lo scioglimento definitivo del vincolo (legge 55/2015). La «solidarietà post coniugale» costituisce garanzia di tutela dell’ex coniuge debole ma sempre più deve coniugarsi con il principio di «autoresponsabilità», che limita – Cass., 10 maggio 2017, n. 11504 – le pretese di parametrare l’assegno divorzile sulla falsariga del «tenore di vita matrimoniale». Il commento alle norme del Titolo VI, Capi I-V del codice civile, restituisce l’immagine di queste trasformazioni della famiglia e del matrimonio.
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